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Bilanci al test della revoca degli effetti fiscali della rivalutazione

Pubblicato il 31 marzo 2022 Il Sole 24 Ore;

A fronte delle modifiche, introdotte dai commi 622-624 dell’articolo 1, L. 234/2021, alla rivalutazione e al riallineamento dei marchi e dell’avviamento consentita dall’articolo 110, D.L. 104/2020, l’Oic sta per pubblicare il documento interpretativo 10. Al § 10.b è affermato che, in caso di revoca degli effetti fiscali della rivalutazione, deve essere iscritto un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata, iscrivendo in contropartita una posta del patrimonio netto contabile. La ragione per la quale la contropartita del credito è un incremento del patrimonio netto risiede nel fatto che in sede di rivalutazione l’imposta sostitutiva dovuta era stata iscritta non a Conto economico bensì a diretta riduzione della riserva di rivalutazione. Da un punto di vista civilistico, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, L. 342/2000, richiamate dall’articolo 110, comma 7, D.L. 104/2020, secondo le quali la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445, cod. civ., e inoltre in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi 2 e 3, articolo 2445, cod. civ..

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