L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 163/E/2022, ha chiarito che nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2022 venga deliberata la distribuzione di riserve di utili, si presume che tali riserve siano prioritariamente formate con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Questo a prescindere dal fatto che la delibera di distribuzione specifichi l’origine delle riserve utilizzate per la distribuzione. La presunzione è applicabile chiunque sia il percettore degli utili (residente, non residente, persona fisica o soggetto diverso) e qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata). In sostanza non è possibile decidere di distribuire le riserve formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 alle persone fisiche residenti in Italia detentrici di partecipazioni qualificate e le riserve post 2017 alle altre tipologie di soci.