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Rivalutazioni e riallineamenti, possibili le opzioni tardive

Pubblicato il 01 aprile 2022 Il Sole 24 Ore;

Assonime, con la circolare n. 12 ha analizzato le novità interpretative contenute nella circolare n. 6/E/2022. Un primo aspetto trattato riguarda la persistenza del vincolo di sospensione d’imposta sulla riserva, anche a seguito della deduzione delle quote di ammortamento dei beni rivalutati (che ne consente un utilizzo proporzionale in ambito Ace) ed eventualmente del versamento dell’ulteriore imposta sostitutiva prevista dal comma 623, articolo 1, Legge di Bilancio 2022 per conservare la deduzione fiscale in diciottesimi. Via libera, inoltre, alla possibilità, in presenza di una pluralità di avviamenti con genesi differenti ricondotti a una unica posta di bilancio, di riallineare solo uno o più di questi asset, senza con ciò violare il divieto di riallineamento parziale. Il che rende spesso possibile l’operazione anche in situazioni di patrimonio netto disponibile non capiente per sostenere l’intero differenziale tra valore di avviamento contabilmente iscritto e valore fiscalmente rilevante. Assai rilevante è il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate del regime di sospensione moderata (e non radicale) delle riserve in sospensione d’imposta, con il conseguente venir meno della necessità di ripristinare in bilancio – in caso di fusione o scissione – il relativo importo anche quando non trova capienza nell’avanzo (ovvero si è in presenza di un disavanzo). La circolare si chiude con l’auspicio che le imprese possano adeguarsi alle nuove indicazioni dell’Agenzia delle entrate con apposite dichiarazioni integrative/rettificative, in sintonia con lo Statuto del contribuente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).