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Rivalutazioni e riallineamenti, possibili le opzioni tardive

Pubblicato il 01 aprile 2022 Il Sole 24 Ore;

Assonime, con la circolare n. 12 ha analizzato le novità interpretative contenute nella circolare n. 6/E/2022. Un primo aspetto trattato riguarda la persistenza del vincolo di sospensione d’imposta sulla riserva, anche a seguito della deduzione delle quote di ammortamento dei beni rivalutati (che ne consente un utilizzo proporzionale in ambito Ace) ed eventualmente del versamento dell’ulteriore imposta sostitutiva prevista dal comma 623, articolo 1, Legge di Bilancio 2022 per conservare la deduzione fiscale in diciottesimi. Via libera, inoltre, alla possibilità, in presenza di una pluralità di avviamenti con genesi differenti ricondotti a una unica posta di bilancio, di riallineare solo uno o più di questi asset, senza con ciò violare il divieto di riallineamento parziale. Il che rende spesso possibile l’operazione anche in situazioni di patrimonio netto disponibile non capiente per sostenere l’intero differenziale tra valore di avviamento contabilmente iscritto e valore fiscalmente rilevante. Assai rilevante è il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate del regime di sospensione moderata (e non radicale) delle riserve in sospensione d’imposta, con il conseguente venir meno della necessità di ripristinare in bilancio – in caso di fusione o scissione – il relativo importo anche quando non trova capienza nell’avanzo (ovvero si è in presenza di un disavanzo). La circolare si chiude con l’auspicio che le imprese possano adeguarsi alle nuove indicazioni dell’Agenzia delle entrate con apposite dichiarazioni integrative/rettificative, in sintonia con lo Statuto del contribuente.

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