L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 157 del 25 marzo 2022 afferma che anche il lavoratore che sia cittadino UE ma dipendente di una società straniera, che sia rientrato in Italia per svolgervi attività lavorativa in modalità remote working, possa usufruire del regime agevolato per gli impatriati. Il regime agevolato in questione, si applica pertanto anche in presenza di un datore di lavoro non residente. Tuttavia, poiché tale datore di lavoro non può fungere da sostituto d’imposta, in quanto non gode di stabile organizzazione in Italia, il lavoratore potrà applicare l’agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Con Risposta n. 159 del 28 marzo 2022, invece, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all’applicabilità del regime in esame ai lavoratori distaccati all’estero e successivamente rientrati in Italia, sottolineando che, in assenza del requisito della discontinuità lavorativa, l’accesso al regime fiscale agevolativo è precluso. Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, infatti, nonostante il lavoratore avesse assunto un ruolo nuovo al suo rientro in Italia, i termini, le condizioni contrattuali e il datore di lavoro erano rimasti immutati, per cui la posizione lavorativa assunta dal dipendente al suo rientro era in continuità con quella precedente.