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«Particolari esigenze» legittimano il voto sui bilanci a 180 giorni

Pubblicato il 06 aprile 2022 Il Sole 24 Ore;

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, deve essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione nel termine di 120 giorni dalla data di chiusura. Infatti il Decreto Milleproroghe, diversamente da quanto fatto negli ultimi 2 anni, non ha previsto la possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 giorni pur in assenza delle condizioni indicate dal comma 2, articolo 2364, cod. civ.. Il codice civile ha cura di precisare che lo statuto può stabilire un termine superiore, ma comunque non superiore a 180 giorni dal termine dell’esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero ove ciò sia giustificato dalla ricorrenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Come precisato nelle massime del Consiglio notarile, «i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi» (massima 15 del Consiglio notarile di Milano) pertanto lo statuto potrebbe «anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà» (massima n. H.B.3 del Consiglio notarile del Triveneto).

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