L’art. 7 dello schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri per recepire la Direttiva UE 2019/1152 ora all’ esame delle Camere, contiene disposizioni volte ad armonizzare la disciplina del periodo di prova. Nell’Unione Europea, la durata del periodo di prova non potrà eccedere 6 mesi, fatte salve le minori durate individuate dalla contrattazione collettiva. Per quanto concerne i rapporti a tempo determinato, invece, la prova non solo dovrà essere proporzionata alla durata del contratto, ma anche alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.