Notizia

Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Pubblicato il 07 aprile 2022 Il Sole 24 Ore;

Notificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’impresa o il consulente incaricato dovranno agire tempestivamente
e specificatamente entro le ore 12;00 del giorno successivo alla notifica del predetto provvedimento
per ottenerne la revoca.
Nelle ipotesi di lavoro irregolare, la revoca verrà concessa al datore di lavoro che abbia provveduto:
  • a regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, dando, altresì, dimostrazione dell’avvenuta sottoposizione alla visita medica da parte del medico competente e dell’avvenuta iscrizione ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza; 
  • ad allegare all’istanza di revoca due marche da bollo da € 16,00;
  • a pagare la sanzione prevista (€2.500,00, fino a cinque lavoratori irregolari, ovvero € 5.000,00, oltre cinque lavoratori irregolari), versando il 20% delle somme previste (€ 500,00 fino a cinque lavoratori, ed € 1.000,00, oltre cinque lavoratori) ed impegnandosi a versare il residuo importo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.
Nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il provvedimento potrà essere oggetto di revoca alle seguenti condizioni:
  • accertamento del rispristino delle regolari condizioni di lavoro;
  • rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni;
  • pagamento della sanzione correlata all’inadempienza ricorrendo, eventualmente, alle modalità sopra esposte di acconto e saldo.
  • allegazione di due marche da bollo da € 16,00.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).