Notificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’impresa o il consulente incaricato dovranno agire tempestivamente
e specificatamente entro le ore 12;00 del giorno successivo alla notifica del predetto provvedimento
per ottenerne la revoca.
Nelle ipotesi di lavoro irregolare, la revoca verrà concessa al datore di lavoro che abbia provveduto:
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a regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, dando, altresì, dimostrazione dell’avvenuta sottoposizione alla visita medica da parte del medico competente e dell’avvenuta iscrizione ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza;
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ad allegare all’istanza di revoca due marche da bollo da € 16,00;
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a pagare la sanzione prevista (€2.500,00, fino a cinque lavoratori irregolari, ovvero € 5.000,00, oltre cinque lavoratori irregolari), versando il 20% delle somme previste (€ 500,00 fino a cinque lavoratori, ed € 1.000,00, oltre cinque lavoratori) ed impegnandosi a versare il residuo importo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.
Nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il provvedimento potrà essere oggetto di revoca alle seguenti condizioni:
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accertamento del rispristino delle regolari condizioni di lavoro;
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rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni;
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pagamento della sanzione correlata all’inadempienza ricorrendo, eventualmente, alle modalità sopra esposte di acconto e saldo.
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allegazione di due marche da bollo da € 16,00.