La scelta fatta dalla nuova direttiva di mantenere un elenco positivo di beni e servizi ad aliquota ridotta, abbandonando quella più semplice della proposta del gennaio 2018 di una lista negativa delle vendite o prestazioni obbligatoriamente ad aliquota ordinaria, risponde alle decisioni di politica ambientale. La nuova struttura delle aliquote super-ridotte fa riferimento sia ad aliquote inferiori al 5% (noi abbiamo il 4%) sia alle esenzioni con diritto di detrazione, che sono abbastanza frequenti in altri ordinamenti e che in Italia abbiamo scoperto due anni fa per le forniture e le prestazioni connesse alla lotta contro la pandemia da Covid-19. Una specifica fase transitoria per queste operazioni è contemplata dagli articoli 98 e 105-bis, Direttiva 2006/112/CE, rispettivamente riscritto e introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/542. Viene dato tempo sino al 1° gennaio 2032 per riqualificare le operazioni da noi ad aliquota 4%, se si distribuiscono su più di 7 voci dell’allegato III della Direttiva, relativo all’elenco dei beni ammissibili a una aliquota ridotta.