La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13218/2022, ha affermato che la società è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per l’illecito dell’amministratore anche se la violazione ha comportato un esiguo risparmio di spesa. Il differente principio secondo cui tale esiguità potrebbe implicare la commissione del reato nell’interesse dell’ente solo se è provata la prevalenza delle esigenze di profitto rispetto alla tutela dei lavoratori, si applica esclusivamente in un contesto di osservanza delle disposizioni da parte della società.