Nella valutazione generale della giustificatezza del licenziamento del dirigente non serve una verifica analitica di condizioni specifiche, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso. Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni economiche, può fondarsi su motivazioni oggettive legate a esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità di continuare il rapporto o con una situazione di crisi tale da renderne onerosa la continuazione. Il principio di correttezza e buona fede, parametro sul quale misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’articolo 41 della Costituzione.