La Corte di Cassazione, con la sentenza 12455/2022, ha stabilito che uno scarto considerevole tra la percentuale di invalidità riscontrata e quella necessaria per ottenere la relativa prestazione assistenziale non sia sufficiente per configurare la richiesta come “lite temeraria” con responsabilità aggravata e a giustificare la condanna d’ufficio al risarcimento nei confronti dell’Inps, se l’istante possiede un reddito inferiore al doppio dell’importo utile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.