In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione Europea in regime di esenzione d'Iva di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972 (nel testo vigente ratione temporis), la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di P.A. del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana ai sensi dell'articolo 346, D.P.R. 43/1973 (cfr. sentenza n. 25454/2018).