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Residuo attivo tassabile anche nel concordato

Pubblicato il 21 aprile 2022 Il Sole 24 Ore;

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 201/E/2022, ha chiarito che le riduzioni dei debiti che emergono successivamente all’omologazione del concordato preventivo, anche se «con cessione dei beni», danno origine a sopravvenienze attive interamente imponibili, non essendo qualificabili come sopravvenienze da esdebitazione concordataria e non potendo perciò trovare applicazione la detassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, Tuir.