L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 201/E/2022, ha chiarito che le riduzioni dei debiti che emergono successivamente all’omologazione del concordato preventivo, anche se «con cessione dei beni», danno origine a sopravvenienze attive interamente imponibili, non essendo qualificabili come sopravvenienze da esdebitazione concordataria e non potendo perciò trovare applicazione la detassazione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, Tuir.