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Revocati i crediti d’imposta R&S non indicati in nota integrativa

Pubblicato il 22 aprile 2022 Il Sole 24 Ore;

Con la ripresa delle attività di verifica rimaste bloccate per la pandemia, l’Amministrazione finanziaria procede al controllo della fruizione del credito di imposta R&S, disciplinato dall’articolo 3, D.L. 145/2013 e relativo D.M. di attuazione del 27 maggio 2015. Nell’ambito di tali controlli, l’Agenzia recupera il credito di imposta utilizzato in compensazione, contestando non solo il requisito della «novità» che deve necessariamente connotare gli investimenti agevolati, ma anche il deficit di informazioni che l’impresa è tenuta a fornire, in relazione ai costi di ricerca e sviluppo, nell’attivo dello stato patrimoniale, in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione. In effetti, con riferimento agli esercizi pregressi (2015-2019), molte imprese si sono avvedute in ritardo della possibilità di fruire del credito di imposta R&S, anche a seguito del tardivo stabilizzarsi della prassi amministrativa. È di tutta evidenza però, che l’impresa che si è accorta soltanto a posteriori di avere i requisiti per l’accesso al credito di imposta, pur avendo sostenuto e imputato nei precedenti bilanci i relativi oneri, in quanto effettivi, ammissibili ed inerenti, non ha potuto rendere a suo tempo le dovute informazioni concernenti i costi di sviluppo né nella nota integrativa né nella relazione sulla gestione, come prescritto dagli articoli 2427 e 2428, cod. civ. (si veda l’Oic 24, n. 46 e ss.); da qui il diniego della finanza alla spettanza del contributo per R&S.

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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).