Il Ministero del lavoro, con comunicato del 27 aprile 2022, ha reso noto che con il D.M. 67 del 31 marzo 2022 sono state apportate modifiche e integrazioni al D.M. 95442/2016, avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Per l’anno 2022, infatti, la fattispecie “crisi di mercato” viene integrata dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina, mentre l’ipotesi di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.