La Corte di Cassazione, con la sentenza 3.5.2022 n. 13983, ha chiarito che, ove l'Ufficio non contesti la residenza del contribuente, iscritto all'AIRE e trasferito in un paese a fiscalità privilegiata, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato (art. 58 co. 2 del DPR 600/73), senza che abbia rilievo l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia.