I bilanci 2021 sono spesso caratterizzati da significative perdite su crediti, conseguenti alla crisi economica scaturita dalla pandemia. Almeno per limitare gli effetti negativi è importante ottenere l’immediata deducibilità fiscale della perdita. Gli istituti che danno il diritto alla deduzione sono: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione del debito omologato, i piani attestati di risanamento (iscritti al registro imprese) e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché le procedure estere equivalenti. Va precisato che non rileva la data della presentazione della domanda “in bianco” di concordato preventivo (DRE Lombardia, interpello n. 904-335/2019), bensì il decreto di ammissione a tale procedura, e che nella casistica non rientra (al momento) la nuova composizione negoziata della crisi di impresa di cui al D.L. 118/2021. In merito alla competenza fiscale della perdita occorre considerare che, per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, il comma 5-bis, articolo 101, Tuir consente, di fatto, di dedurre le perdite negli esercizi che intercorrono dalla data in cui si manifestano – per presunzione della norma – gli elementi certi e precisi, fino alla data di cancellazione definitiva del credito dal bilancio secondo i Principi contabili.