Le sanzioni tributarie devono sempre confrontarsi con il principio di proporzionalità, di derivazione unionale. Se da tale confronto dovesse emergere un potenziale profilo di incompatibilità, il giudice ha il dovere quanto meno di ridurre la misura edittale fino alla metà del minimo, in base all’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997. La Corte di Giustizia Europea è intervenuta in molte occasioni per chiarire come debba essere declinata in concreto la proporzionalità nel settore delle sanzioni tributarie. È stato in particolare affermato che, allo scopo, occorre guardare alla gravità della violazione, da un lato, e alle modalità di commisurazione della sanzione, dall’altro. Restano tuttavia ancora numerosi casi di criticità e includono – oltre alla materia dell’Iva – altri ambiti come le società non operative e le attività all’estero da indicare nel quadro RW.