L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 889/E/2021 e nel corso di Telefisco 2022, partendo dal presupposto che ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto 3 agosto 2017 ai fini Ace le riserve non disponibili formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 assumono rilevanza nell’esercizio in cui viene meno la condizione dell’indisponibilità, conclude che le riserve di rivalutazione create a decorrere dal 2011 sono da considerarsi realizzate (e, quindi, rilevanti Ace) non solo per i maggiori valori emergenti in caso di cessione del bene rivalutato (circolare n. 21/E/2015), ma anche in corrispondenza dell’ammortamento del maggior valore iscritto, che viene parificato a un «realizzo».