Il ricorso agli ammortizzatori sociali impone alle aziende coinvolte un approccio molto più complesso nella gestione del personale. Come chiarito da Inps con circolare n. 130/2017, per valutare la compatibilità dell’assegno di integrazione salariale con altre prestazioni e istituti contrattuali, si può richiamare la prassi già in uso per l’integrazione salariale ordinaria.
Il congedo di maternità prevale sempre sull’integrazione salariale.
Quanto ai permessi per allattamento, spettano solo in caso di riduzione di orario, qualora le ore di permesso coincidano con le ore di attività lavorativa. Al contrario, se ci si trova in presenza di sospensione a zero ore, prevale l’integrazione salariale.
I permessi ex lege n. 104/1992 non spettano nei casi di sospensione a zero ore; mentre, in presenza di riduzione di orario, spettano i 3 giorni di permesso, opportunamente ragguagliati.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento al congedo straordinario ex art. 42 D. Lgs. n. 151/2001.
Per quanto concerne le ferie, nell’ipotesi di sospensione a zero ore, il datore di lavoro può individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione, posticipandone la fruizione al termine del periodo di sospensione; mentre, nell’ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro, la fruizione delle ferie segue le regole generali.