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Le regole temporanee per i soci «qualificati» terminano nel 2022

Pubblicato il 16 maggio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac;

La Legge di Bilancio 2018 (comma 1005, L. 205/2017) ha disposto la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2018, mediante applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (salvo i dividendi da Paesi «black list»), indistintamente per i possessori di partecipazione qualificate e non qualificate. Il comma 1006 della manovra ha tuttavia previsto una disciplina transitoria, in base alla quale alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, cioè quello che prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa concorrono, sia pure in parte, alla formazione del reddito Irpef del socio. Da tenere presente che, secondo alcuni uffici periferici delle Entrate (interpello DRE Lombardia 904-1168/2019 e interpello DRE Emilia-Romagna 909-721/19) la disciplina transitoria si applica solo nell’ipotesi di delibere di distribuzione di utili e non anche ai redditi di capitale derivanti dalla liquidazione della partecipazione a seguito di recesso ed esclusione del socio, morte del socio, riduzione del capitale o liquidazione della società (articolo 47, comma 7, Tuir).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).