La Legge di Bilancio 2018 (comma 1005, L. 205/2017) ha disposto la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2018, mediante applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (salvo i dividendi da Paesi «black list»), indistintamente per i possessori di partecipazione qualificate e non qualificate. Il comma 1006 della manovra ha tuttavia previsto una disciplina transitoria, in base alla quale alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, cioè quello che prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa concorrono, sia pure in parte, alla formazione del reddito Irpef del socio. Da tenere presente che, secondo alcuni uffici periferici delle Entrate (interpello DRE Lombardia 904-1168/2019 e interpello DRE Emilia-Romagna 909-721/19) la disciplina transitoria si applica solo nell’ipotesi di delibere di distribuzione di utili e non anche ai redditi di capitale derivanti dalla liquidazione della partecipazione a seguito di recesso ed esclusione del socio, morte del socio, riduzione del capitale o liquidazione della società (articolo 47, comma 7, Tuir).