Servizi di welfare aziendale non detraibili ai fini Iva. Così la risposta a interpello 273/2022 delle Entrate che individua la disciplina fiscale applicabile ai servizi di welfare prestati ai dipendenti, sia relativamente alle imposte dirette che all’Iva e, dopo una disamina della norma unionale e di quella domestica in tema di diritto a detrazione, richiamando anche le pronunce della Corte di giustizia Ue, arriva a sostenere che l’imposta assolta sugli acquisti sia indetraibile. Ciò in quanto, la detraibilità dell’Iva è ammessa se l’imposta è stata assolta relativamente ad acquisti/operazioni che sono inerenti all’esercizio delle attività svolte, nel senso che il bene acquistato è strumentale all’attività d’impresa ed afferente ad operazioni imponibili (effettuate o che saranno effettuate in periodi di imposta successivi) o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell’esercizio della detrazione. Secondo l’ufficio, tale nesso non sussisterebbe nel caso dei servizi di welfare. A supporto di tale affermazione, l’ufficio richiama la norma Iva secondo cui le prestazioni di assistenza sociale e sanitaria rese gratuitamente ai dipendenti non sono soggette a imposta e, pertanto, i relativi acquisti non sarebbero inerenti ad operazioni imponibili effettuate a valle.