Per accedere alla staffetta generazionale regolata dal fondo di solidarietà bilaterale è necessario versare un contributo straordinario aggiuntivo interamente a carico del datore di lavoro. È stato riscritto il testo dell’emendamento 12.0.22 al D.L. 21/2022 sulla staffetta generazionale. Il nuovo testo contenuto nell’articolo 12-ter, D.L. 21/2022, licenziato dal Senato e ora alla Camera, modifica sia l’articolo 26 sia il 33, D.Lgs. 148/2015 e le novità riguardano i fondi di solidarietà bilaterali (eccetto quelli alternativi), compresi quelli che dal 1° gennaio 2022 occupano almeno un dipendente.