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Sindaci non subordinati al controllo interno

Pubblicato il 20 maggio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac;

La Cassazione, nella decisione 16276 del 19 maggio 2022,  ribadisce che il controllo del collegio sindacale non è solo postumo e suscettibile di concretizzarsi nel potere di impugnare le delibere consiliari ed assembleari invalide, o di ricorrere all’autorità giudiziaria, ma deve essere anche di natura preventiva, mediante la partecipazione alle riunioni dell’organo amministrativo, al fine di percepire ogni potenziale anomalia o disfunzione nella vita della società; ciò anche (e soprattutto) quando una società (come le banche e le società quotate) è dotata di funzioni di controllo interno. Si ribadisce che, anche in questi casi, i doveri del collegio sindacale non si intendono attenuati, in quanto le funzioni aziendali hanno un compito di ausilio e di supporto. Il dovere di informarsi che compete anche ai sindaci non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i sindaci devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza dell'attività aziendale e hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree dell'impresa e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

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