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R&S, il riversamento spontaneo è in attesa di regole più certe

Pubblicato il 20 maggio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac;

Il riversamento spontaneo da ripensare. L’articolo 5, commi 7-12 Dl 146/2021 disciplina la regolarizzazione degli indebiti utilizzi dei crediti di imposta R&S originati dalle attività e dalle spese effettuate durante la disciplina previgente di cui all’articolo 3 Dl 145/2013 ovvero nel periodo 2015-2019, la cui attuazione è demandata al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, in consultazione pubblica fino al 25 maggio 2022. Alcuni aspetti andrebbero corretti, anche al fine di consentire alle imprese una valutazione di convenienza; il principale e più delicato tema concerne l’ambito oggettivo della “procedura di riversamento spontaneo”, che ricomprende – tra l’altro – le «attività di ricerca o sviluppo non qualificabili come tali nell’accezione rilevante ai fini del credito di imposta». 
Si tratta dei cosiddetti errori di qualificazione ovvero dei requisiti della “novità” e dell’“incertezza” che, tra gli altri, devono caratterizzare gli investimenti agevolati; per accertare l’inesistenza di questi requisiti si ripropone il problema della rilevanza dei Manuali Ocse di Frascati del 2015 e di Oslo del 2018, i quali, si rammenta, non sono stati mai contemplati dalla normativa primaria e secondaria (Dm 27 maggio 2015), ma soltanto richiamati dalla prassi amministrativa a posteriori dal 2018-2019 in avanti.
Inoltre dovrebbero essere precisati altri aspetti tuttora delicati; sul piano degli adempimenti, in virtù della bozza del provvedimento, il contribuente deve inviare all’Agenzia un corposo dossier ovvero la “dichiarazione analitica” di tutti gli elementi, dati, informazioni e documenti a supporto della maturazione del credito di imposta oggetto di riversamento; quanto poi agli effetti penali, in sintonia con la normativa primaria, si prevede che gli uffici comunicheranno all’autorità giudiziaria l’adesione alla procedura ovvero l’inefficacia della regolarizzazione, onde riscontrare la fruibilità della causa di non punibilità per il delitto di indebita compensazione ex articolo 10-quater Dlgs 74/2000. Cionondimeno il legale rappresentante della società, per il principio del “doppio binario”, affronterà comunque il procedimento penale, poiché il giudice deve verificare l’applicabilità di tale speciale beneficio. È auspicabile dunque che tali aspetti critici vengano affrontati e superati in sede di emanazione in via definitiva del provvedimento di attuazione.

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