La Corte di Giustizia UE, con la causa C-33/21, ha stabilito che il personale di volo dipendente da una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che lavora per almeno 45 minuti al giorno in un locale situato sul territorio di un altro Stato membro, coincidente con il Paese di residenza, è soggetto alla normativa previdenziale di questo Stato, sia per il periodo di lavoro a terra sia per il periodo di permanenza in volo, se privo del modulo E101.