Con l’avvicinarsi dell’estate le imprese che avranno la necessità di incrementare il proprio personale dovranno fare i conti con il venir meno della legislazione d’emergenza. Sono “stagionali” i lavoratori impiegati nelle attività individuate con Decreto del Ministero del Lavoro (mai emanato dal 2015) piuttosto che dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali. Nell’attesa dell’emanazione del sopracitato Decreto Ministeriale continuano a trovare applicazione le norme del D.P.R. n. 1525/1963, ai fini dell’individuazione delle attività considerate stagionali; attività che consentono di beneficiare delle deroghe alla disciplina ordinaria del contratto a termine. In particolare, il contratto a termine può essere prorogato senza causale, fermo restando il limite del numero di proroghe massimo consentito che rimane sempre di 4. La disciplina del lavoro a termine stagionale si applica anche ai contratti di apprendistato, se previsto dalla contrattazione collettiva.