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Transfer pricing, più valori per la libera concorrenza

Pubblicato il 25 maggio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/E/2022 ha affermato che sono validi anche tutti i punti dell’intervallo ristretto calcolato statisticamente per determinare il prezzo di libera concorrenza. L’articolo 6, D.M. 14 maggio 2018 prevede che si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato. L’operazione controllata deve essere comparabile rispetto a operazioni fra parti indipendenti, salvo differenze non significative o rettifiche di comparabilità. Diventa fondamentale che l’operazione controllata rientri nell’intervallo di libera concorrenza, altrimenti l’Amministrazione opererà una rettifica per ricondurre la transazione in quell’alveo. In base alle linee guida Ocse l’indicatore finanziario dà luogo a un intervallo di valori di libera concorrenza.

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Scadenza del 30 settembre 2025
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Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...