L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/E/2022 ha affermato che sono validi anche tutti i punti dell’intervallo ristretto calcolato statisticamente per determinare il prezzo di libera concorrenza. L’articolo 6, D.M. 14 maggio 2018 prevede che si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato. L’operazione controllata deve essere comparabile rispetto a operazioni fra parti indipendenti, salvo differenze non significative o rettifiche di comparabilità. Diventa fondamentale che l’operazione controllata rientri nell’intervallo di libera concorrenza, altrimenti l’Amministrazione opererà una rettifica per ricondurre la transazione in quell’alveo. In base alle linee guida Ocse l’indicatore finanziario dà luogo a un intervallo di valori di libera concorrenza.