Conversione in Legge del Decreto Riaperture fra novità e conferme
Pubblicato il 26 maggio 2022
Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac;
Il 24 maggio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 52 del 19 maggio 2022, di conversione, con modificazioni, del DL n. 24/2022 (cd Decreto Riaperture), recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" fra le quali spiccano:
•la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro che potrà essere erogata sia con la modalità in presenza che a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona. Resteranno escluse le attività formative per le quali siano previste un addestramento o una prova pratica, che debbano obbligatoriamente svolgersi in presenza.
•a favore dei lavoratori fragili vengono adottate le seguenti misure:
- i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, hanno diritto allo smart working con modalità semplificate fino al 31 luglio 2022; per gli stessi è prorogata la sorveglianza sanitaria eccezionale al 31 luglio 2022;
- per i lavoratori dipendenti ad elevata fragilità, affetti dalle patologie e nelle condizioni tassativamente individuate dal decreto D.M. 4 febbraio 2022, nel caso non sia possibile rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto;
- i lavoratori dipendenti con disabilità grave ai sensi dell’art. art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
•il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali viene prorogato fino al 31 luglio 2022, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o un genitore non lavoratore e tale modalità di lavoro sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.