L’INL - IspettoratoNazionale del Lavoro, con nota n. 856/2022, ha emanato una sorta di vademecumsull’applicazione della maxi-sanzione per lavoro sommerso, chiarendo, tral’altro, che tale sanzione scatta quando il datore di lavoro omette lacomunicazione preventiva di assunzione oltre che nell’ipotesi in cui ilrapporto di lavoro irregolare presenta i requisiti propri della subordinazione;requisiti che devono comunque essere dimostrati. La maxi-sanzione per lavorosommerso, tuttavia, non trova applicazione tutte le volte in cui, dagliadempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, emerge lavolontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto, anche laddove ci siauna differente qualificazione dello stesso. Ai fini dell’esclusione dellamaxi-sanzione, in sede di accertamento ispettivo, sarà dunque necessarioverificare che sia intervenuta la regolarizzazione spontanea e integrale delrapporto di lavoro originariamente in nero, prima di qualsiasi accertamento daparte degli organi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale ofiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletare il tentativo diconciliazione monocratica.