La Corte diCassazione, con la sentenza n. 13207/2022, ha affermato che in una procedura diriduzione del personale, l’applicazione dei criteri di scelta va effettuata conriferimento alle società che compongono il gruppo, laddove tra le medesimesussista un unico centro d’imputazione di interessi, a prescindere dalfatto che il singolo lavoratore abbia effettivamente svolto le proprieprestazioni in modo promiscuo per le società collegate. Inoltre, se tra leimprese del gruppo sussiste una sostanziale unicità quanto alle rispettivestrutture aziendali, nel senso che esse convergono verso un unico centrodecisionale, l’indagine sui presupposti selettivi dei lavoratori eccedentarideve ricomprendere tutta la popolazione aziendale delle imprese coinvolte.