La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26219/2021, confermata dalla successiva n. 16472/2022, prevede che la “triplice presunzione” sottostante alla disciplina delle società non operative (articolo 30, L. 724/1994) può essere contrastata dal contribuente dimostrando (alternativamente o congiuntamente):
- l’insussistenza degli elementi patrimoniali valorizzati dall’amministrazione finanziaria ai fini del test di operatività;
- la sussistenza di un’effettiva attività imprenditoriale;
- l’esistenza di una situazione oggettiva e non imputabile all’interessato, che giustifichi la scarsità dei ricavi e del reddito di periodo.