Manca poco all’abbandono dell’esterometro, quanto meno nella forma della comunicazione cumulativa. Dal 1° luglio, salvo proroghe dell’ultim’ora, tutti i soggetti sono tenuti all’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attraverso il formato già noto, utilizzato per la fattura elettronica.
La prima novità consiste nella modalità d’invio delle informazioni: fino al 30 giugno è massivo in relazione alle operazioni del trimestre solare, mentre dal 1° luglio i dati di ogni operazione saranno inviati singolarmente, tramite il file Xml in uso nell’ambito della fatturazione elettronica. Tale impostazione introduce surrettiziamente l’adozione obbligata dell’e-fattura.
Fatturazione (e registrazione) delle operazioni e comunicazione dei dati continuano pertanto a essere adempimenti distinti, assoggettati a regole differenti, in special modo per quanto concerne le tempistiche e le sanzioni applicabili. E sono proprio queste ultime caratteristiche che potrebbero far propendere taluni operatori, soprattutto quelli trimestrali, a continuare a mantenere separati gli adempimenti.
Bisogna però ricordare che dal 1° luglio anche coloro che intendono gestire le fatture estere in modalità cartacea, devono abbandonare i codici «tipo documento» riservati all’esterometro. Per esempio, non dovranno essere più utilizzati i codici TD10, per le fatture di acquisto intracomunitario di beni, e TD11, per quelle di acquisto intracomunitario di servizi. Al loro posto, andranno indicati i codici previsti per le fatture elettroniche, rispettivamente, TD18 e TD17.