Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5313/2022 del 6 giugno, ha affermato che l’indennità spettante ai lavoratori che usufruiscono di periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, non ricomprende i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. L’ammontare dell’indennità di congedo è, infatti, limitata alle «voci fisse e continuative» della retribuzione, tra cui non sono da ricomprendere le mensilità supplementari.