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Detrazioni "edilizie" - Opzione di cessione e sconto in fattura - Novità dei DL 4/2022 e DL 50/2022 - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205)

Pubblicato il 13 giugno 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205 ha modificato le disposizioni di attuazione per l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o di c.d. sconto sul corrispettivo in relazione alle detrazioni edilizi.
Tra le modifiche delle disposizioni attuative, viene recepita la possibilità (prevista dell'art. 28 del DL 4/2022, convertito con modifiche dalla L. 25/2022) di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti (successive alla prima) a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93 o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. 
Quale ulteriore modifica, il medesimo art. 28 del DL 4/2022 (come convertito con modifiche dalla L. 25/2022) ha disposto il divieto, per i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni comunicate dall'1.5.2022, di formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).
In riferimento ai termini di trasmissione della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205 dispone che: 
  • le comunicazioni di opzione devono essere inviate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
  • le predette comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

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