La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125/2022, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, comma 7, secondo periodo, L. 300/1970 (lo Statuto dei lavoratori), nella parte in cui la norma prevede la reintegrazione solo nell’ipotesi di “manifesta insussistenza” del motivo addotto a fondamento del recesso per motivi economici, con la conseguenza che l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza del fatto posto a base del recesso comporterà la reintegrazione in servizio del lavoratore anche nell’ipotesi in cui l’accertata insussistenza sia “non manifesta”. Qualora il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia del tutto insussistente, in quanto, ad esempio, è stata soppressa una posizione, un reparto, un’unità produttiva, in realtà mai cessate del tutto oppure ricostituite a poca distanza dal recesso datoriale, non ci sono dubbi circa l’applicabilità della tutela reintegratoria (articolo 18 comma 4, L. 300/1970).