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Licenziamenti economici, più chance per la reintegra

Pubblicato il 13 giugno 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125/2022, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, comma 7, secondo periodo, L. 300/1970 (lo Statuto dei lavoratori), nella parte in cui la norma prevede la reintegrazione solo nell’ipotesi di “manifesta insussistenza” del motivo addotto a fondamento del recesso per motivi economici, con la conseguenza che l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza del fatto posto a base del recesso comporterà la reintegrazione in servizio del lavoratore anche nell’ipotesi in cui l’accertata insussistenza sia “non manifesta”. Qualora il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia del tutto insussistente, in quanto, ad esempio, è stata soppressa una posizione, un reparto, un’unità produttiva, in realtà mai cessate del tutto oppure ricostituite a poca distanza dal recesso datoriale, non ci sono dubbi circa l’applicabilità della tutela reintegratoria (articolo 18 comma 4, L. 300/1970). 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).