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Licenziamenti economici, più chance per la reintegra

Pubblicato il 13 giugno 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125/2022, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, comma 7, secondo periodo, L. 300/1970 (lo Statuto dei lavoratori), nella parte in cui la norma prevede la reintegrazione solo nell’ipotesi di “manifesta insussistenza” del motivo addotto a fondamento del recesso per motivi economici, con la conseguenza che l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza del fatto posto a base del recesso comporterà la reintegrazione in servizio del lavoratore anche nell’ipotesi in cui l’accertata insussistenza sia “non manifesta”. Qualora il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia del tutto insussistente, in quanto, ad esempio, è stata soppressa una posizione, un reparto, un’unità produttiva, in realtà mai cessate del tutto oppure ricostituite a poca distanza dal recesso datoriale, non ci sono dubbi circa l’applicabilità della tutela reintegratoria (articolo 18 comma 4, L. 300/1970). 

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

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Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...