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Prezzi di trasferimento, i confini da definire sui requisiti soggettivi

Pubblicato il 04 luglio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15668/2022 è tornata a esprimersi su alcuni temi riguardanti i prezzi di trasferimento. Tra questi vi è il presupposto soggettivo di applicazione dell’articolo 110, comma 7, Tuir, secondo cui le società coinvolte devono essere «imprese associate». Nel discutere i requisiti soggettivi, la Cassazione fa riferimento ai contenuti della circolare n. 32/E/1980. Tuttavia, tali principi sono stati sostituiti dal D.M. 14 maggio 2018, che contiene le linee guida per l’applicazione dell’articolo 110, comma 7, Tuir. Un ulteriore punto di discussione potrebbe essere l’esistenza di influenza dominante sulla base di vincoli contrattuali, nei casi in cui non vi sia un rapporto commerciale di esclusiva (ad esempio, unico fornitore). Anche questa ipotesi dovrebbe comunque essere argomentata in maniera esauriente da parte dei verificatori. La valutazione del presupposto soggettivo non può essere esclusivamente basata sulla mera considerazione che il contribuente ha un unico fornitore o un unico cliente.

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