La CTP di Ancona con la sentenza n. 324/II/2022 afferma che l’ufficio può verificare solo gli aspetti contabili e fiscali del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, ma non i profili tecnici, la cui valutazione spetta al Mise. Pertanto, prima di contestare il credito, l’ufficio deve richiedere un parere tecnico al Mise ex articolo 8, comma 2, D.M. 27 maggio 2015.