Cessa, con la fine di luglio, la vigenza delle norme emergenziali in tema di assemblee societarie.
L’esperienza fatta durante l’epidemia ha definitivamente sdoganato l’opinione, avanzata già nel 2017 dai notai del Triveneto (massima H.B.39) secondo cui è lecito lo svolgimento dell’assemblea con sistemi di audio-video conferenza anche se lo statuto non lo preveda. Sempre nella massima H.B.39 si sostiene che anche quando lo statuto della società disciplina lo svolgimento delle riunioni degli organi assembleari mediante strumenti di telecomunicazione, è sempre ammissibile, con il consenso unanime dei partecipanti espresso in vista o nel corso della riunione, agire in deroga allo statuto, senza doverlo formalmente modificare (e, quindi, con effetto per la singola adunanza). Se l’adunanza si svolge in forma totalitaria, non vi sono limiti al suo svolgimento in audio-video conferenza (massima n. 187 del Consiglio notarile di Milano): invero, se tutti gli aventi diritto (in assenza di un avviso di convocazione) si collegano mediante strumenti di telecomunicazione, significa che essi sono d’accordo nel voler utilizzare tale sistema di svolgimento della riunione.