Le nuove norme del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Trasparenza 2019/1152 comportano la necessità di riscrivere tutti i contratti di lavoro e una larga parte dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il provvedimento, infatti, inasprisce gli obblighi informativi già esistenti, disciplinati dal D.Lgs. n. 152/1997, ampliandoli sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello della platea dei destinatari.
Il Decreto Legislativo Trasparenza introduce significative novità su alcuni istituti del diritto del lavoro. Il primo di questi è il periodo di prova: l’articolo 7 dispone che, ove sia previsto, il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dai contratti collettivi. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere. In caso di rinnovo per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
L’articolo 8 sancisce la possibilità per un lavoratore subordinato di cumulare più rapporti di lavoro; fatto salvo il divieto di concorrenza, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario diverso da quello concordato fra le parti.
L’articolo 10 stabilisce in favore del lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso soggetto e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, la facoltà di chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più stabili, se disponibile.