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Sicurezza, la sospensione dell’attività va applicata con criteri selettivi

Pubblicato il 25 luglio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L’INL, con la nota n. 1159/2022, ha chiarito che si ritiene opportuno non adottare il provvedimento di sospensione con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico. Una prima ipotesi di sospensione è l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di assunzione, nella misura di almeno il 10% di quelli presenti sul luogo di lavoro. Un’altra ipotesi di sospensione è l’accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza tassativamente individuate nell’Allegato I del Decreto fiscale (circolare Inl n. 4/2022). Con la nota citata, l’Ispettorato ha chiarito che il personale ispettivo potrà valutare circostanze particolari che suggeriscano sotto il profilo dell’opportunità di non adottare la sospensione dell’attività: tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione andrà accuratamente motivata.


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