L'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate sulle condizioni per applicare il regime transitorio dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 sta creando disorientamento fra gli operatori che ritenevano di attenersi al tenore letterale della norma. L'articolo 1, comma 1006, L. 205/2017, prevede un'unica condizione affinché sia applicabile il regime transitorio agli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017: che le relative distribuzioni siano deliberate entro il 31 dicembre 2022. Il Legislatore ha usato il termine “percepiti” nell'articolo 1, comma 1005 (sulla data di efficacia del nuovo regime) e il diverso termine “deliberati” nel comma 1006 (sul regime transitorio), il che fa ritenere che la sua volontà sia stata quella di sganciare l'applicazione del regime transitorio dall'effettiva percezione del dividendo. Altrimenti avrebbe utilizzato il termine “percepiti” anche nel comma 1006. Peraltro, la risposta a interpello n. 163/E/2022, pur non attinente il caso specifico, aveva indirettamente confermato il tenore letterale della norma affermando che per applicare il regime transitorio le distribuzioni vanno deliberate entro il 31 dicembre 2022. Nulla aggiungeva sul termine di pagamento del dividendo.