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Tenuta di libri e registri contabili con sistemi informatici - Conservazione - Novità del Ddl. di conversione del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”)

Pubblicato il 28 luglio 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Un emendamento al Ddl. di conversione del DL 73/2022 (approvato alla Camera il 27.7.2022) modifica l'art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, realizzando l'effettivo superamento dell'obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. La norma dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Ciò in deroga al precedente co. 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri "meccanografici" entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con le modifiche approvate viene precisato che la disposizione riguarda non solo la tenuta, ma anche "la conservazione". Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche "di conservazione sostitutiva digitale". Per effetto delle modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo (comunicato stampa CNDCEC 27.7.2022).

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Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...