Il porre in essere operazioni volte a fruire di opportunità e di vantaggi messi a disposizione dall’ordinamento tributario non può configurare ipotesi di abuso del diritto. In questi termini si è più volte espressa l’Agenzia delle entrate, e ciò anche recentemente. Significativa è la risposta a interpello n. 165/E/2022, relativa a una serie di operazioni di riorganizzazione societaria volte a consentire l’opzione per il consolidato fiscale. Nel documento viene specificato che la definizione dell’assetto partecipativo più idoneo ad accedere al regime della tassazione di gruppo non può ritenersi un comportamento elusivo e che l’eventuale risparmio d’imposta derivante dall’accesso al consolidato fiscale nazionale risulta un vantaggio legittimo. Sostanzialmente negli stessi termini si esprime la risposta a interpello n. 301/E/2022. Emblematica, nella prospettiva generale del legittimo risparmio d’imposta, risulta la circo-lare n. 26/E/2016, in tema di assegnazione agevolata dei beni e trasformazione, sempre agevolata, in società semplice (L. 208/2015). Va segnalata la risposta a interpello n. 374/2022: vi si afferma che l’acquisto dell’1% della partecipazione in una società, accanto al 50% già detenuto, consente di raggiungere il controllo di diritto e di effettuare un conferimento neutrale ex articolo 177, comma 2, Tuir senza che si realizzi abuso.