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Ammortamento e affitto d’azienda: la Cassazione traccia i confini

Pubblicato il 05 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22171/2022, ha delineato alcuni principi chiari in merito alla spettanza del diritto di ammortizzare il bene in presenza di un contratto di affitto d’azienda. I giudici, in ossequio al principio di derivazione del reddito fiscale da quello civilistico, hanno preso le mosse dall’articolo 2561, cod. civ., il cui secondo comma pone in capo all’affittuario dell’azienda l’obbligo di conservazione del livello di efficienza dei beni aziendali. Per quanto riguarda l’affittuario, “si sostituisce al concedente nella posizione fiscale riferibile agli elementi patrimoniali conferiti nel ramo di azienda”, alla luce della circostanza che egli “è il soggetto che si assume il rischio della perdita di valore dei beni per minor valore con-seguente alla perdita, all’uso o all’obsolescenza tecnologica dei beni aziendali”. Di conseguenza – rimarcano i giudici di legittimità – “il risultato di gestione dell’affittuario tiene conto dell’onere per logorio e perimento dei beni aziendali, traslato dalla posizione del concedente”. Occorre evidenziare che le parti possono derogare convenzionalmente alla disciplina contenuta nel richiamato secondo comma dell’articolo 2561, cod. civ., con un riverbero immediato sul piano tributario. Ciò avviene quando l’affittuario, proprio in virtù di tale accordo derogatorio al principio generale, non assuma l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale.