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Rinunce ai crediti dei soci da formalizzare con cura per allargare la base Ace

Pubblicato il 05 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Per far fronte alla sottocapitalizzazione una delle soluzioni più immediate è quella della rinuncia da par-te dei soci ai crediti per finanziamenti già erogati alla società per sopperire alle necessità finanziarie di quest’ultima. Tale operazione comporta anche un beneficio ai fini dell’Ace in quanto “la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società” rileva come incremento del capitale proprio (articolo 5, comma 2, D.M. 3 agosto 2017). Dal punto di vista giuridico si tratta di una remissione di debito (articolo 1236, cod. civ.) che non richiede una forma specifica; tuttavia, la formalizzazione per iscritto della rinuncia è più che opportuna in base alle regole contabili e fiscali. Poiché la società è estranea alle vicende che hanno comportato l’eventuale disallineamento in capo al socio tra valore no-minale e fiscale del credito (ad esempio per acquisto da terzi del credito ad un prezzo inferiore al nominale o per svalutazione deducibile del credito), la norma prevede: che il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. 455/2000), debba comunicare alla società il valore fiscale del credito; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con la conseguenza che la società beneficiaria assoggetterà a tassazione l’intero importo della sopravvenienza attiva.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).