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Derivati di copertura, requisiti da rispettare già alla stipula

Pubblicato il 06 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

I derivati di copertura rappresentano una sorta di assicurazione contro i rischi causati dall’andamento dei prezzi e dei tassi. L’articolo 2426, n. 11-bis, cod. civ., prevede la rilevazione in bilancio degli strumenti derivati: il Principio contabile Oic 32 contiene le regole applicative. Per la sussistenza della relazione di copertura è richiesta l’esistenza, fin dall’inizio, di 2 requisiti: il primo “sostanziale”, relativo alla “stretta correlazione” tra elemento coperto e strumento di copertura il secondo “formale”, relativo alla “documentata correlazione” tra gli stessi. Le relazioni di copertura sono di 2 tipi: coperture delle variazioni di fair value e dei flussi finanziari. Deve esistere una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura che include l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura, compresa l’analisi delle fonti di inefficacia della copertura: quest’ultimo è l’aspetto più complesso che impone a volte calcoli matematici. La documentazione serve per considera-re il derivato di “copertura ai fini contabili”: se la tenuta della stessa è ritenuta onerosa, il derivato può essere considerato sostanzialmente di copertura ai fini gestionali, ma è trattato come derivato non di copertura con imputazione delle variazioni di fair value nel Conto economico.