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Niente Irap dal revisore socio e procuratore

Pubblicato il 08 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La CTR Lombardia, con la sentenza n. 2942/2022, ha stabilito che il fatto che l’attività professionale del professionista, revisore dei conti, venga valorizzata dall’apporto fornito dalla struttura organizzativa in cui opera, non soddisfa il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap che, invece, si realizza in capo alla società committente in quanto è a essa che va ricondotta la titolarità dei fattori produttivi e non già al professionista anche se socio e/o procuratore speciale il quale, nell’esercizio dei poteri conferitigli, dovrà, comunque, traguardare gli obiettivi dell’organizzazione in cui opera.