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Onere della prova su misura nelle controversie tributarie

Pubblicato il 12 settembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Regola dell’onere della prova scolpita ad hoc per il processo tributario. Non può che essere questo il senso della disposizione introdotta (all’articolo 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992) con la riforma della L. 130/2022. Da tempo, si è (era) affermata in dottrina e in giurisprudenza la tesi dell’applicabilità dell’articolo 2697, cod. civ. al processo tributario. Ciò significa che è l’Agenzia, vantando un credito nei confronti del contribuente, a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa; mentre l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della medesima pretesa grava sul contribuente. Ovviamente, nelle liti di rimborso è lo stesso contribuente che risulta onerato della prova. Con la riforma della L. 130/2022 si è voluto fissare un concetto di prova “autoctono” del diritto tributario, mutuandolo certamente dall’articolo 2697 ma anche tenendo conto della peculiarità della materia. Si stabilisce – come, in teoria, anche prima – che l’“amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato”. Si afferma poi che “il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni”.