La CTR Piemonte, con la sentenza n. 526/II/2022, ha stabilito che l’impugnazione proposta dall’ex liqui-datore della società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile poiché il potere di rappresentanza presuppone che la società esista e, inoltre, agendo in giudizio, l’ex liquidatore si attribuisce una qualifica inesistente, poiché venuta meno a seguito della cancellazione della società.